Art. 1 – Denominazione.
È costituita l’Associazione Scientifica che assume la denominazione di
“Società Italiana di Neurofeedback e qEEG.” in breve “S.I.N.Q”
in attesa della operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l’Associazione si costituisce nel rispetto della normativa dalla Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante “Codice del Terzo settore”. La denominazione “Società Italiana di Neurofeedback e qEEG.” in breve “S.I.N.Q” sarà integrata con “Società Italiana di Neurofeedback e qEEG. ETS” o, in breve, “S.I.N.Q ETS” a seguito dell’iscrizione nel relativo registro.
Art. 2 – Principi e scopo. Oggetto sociale e attività istituzionali
Principi e scopo
L’ Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende perseguire nella propria attività i seguenti obiettivi:
a) Promuovere la conoscenza, lo studio, la ricerca e la pratica nei campi di applicazione della neuroterapia con neurofeedback, stimolazione neurale, elettroencefalografia quantitativa e attività correlate, con un particolare interesse per le prassi e le tecniche che si avvalgono dei parametri psicofisiologici sia in ambito clinico che in ambito scientifico e forense e/o che siano derivate da essi;
b) promuovere e seguire la formazione scientifica e professionale dei propri soci, per ciascuno nell’ambito della propria precipua branca di interesse, e curarne l’aggiornamento;
c) curare la supervisione dell’attività clinica dei Soci;
d) attestare la frequenza e il buon esito dei percorsi formativi dei propri soci;
e) stabilire e mantenere contatti con Società affini, italiane e straniere, al fine di contribuire al progresso
nell’ambito della neuroterapia, neurofeedback, stimolazione neurale, elettroencefalografia quantitativa e attività correlate.
L’Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
Essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.
I contenuti e l’effettiva struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l’effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali. Nel perseguire i suoi scopi, l’associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.
Attività
L’associazione si propone di esercitare attività di interesse generale che abbiano ad oggetto educazione, istruzione e formazione professionale, ricerca scientifica di particolare interesse sociale ed in particolare:
a) Organizzare Congressi, Gruppi di lavoro, Seminari nazionali e internazionali, Corsi di formazione e aggiornamento, Workshop, Realizzare Riviste, Newsletter, comunicati, etc;
b) Promuovere attività formative svolte da terzi o da istituzioni (Università e Fondazioni) con appositi accordi di patrocinato, partnerariato, convenzioni, la cui formalizzazione verrà definita in relazione alle specifiche iniziative;
c) Istituire premi e riconoscimenti per soci meritevoli;
d) Promuovere scambi d’informazioni con enti e società affini nel territorio nazionale e internazionale;
e) L’associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Art. 3 – Sede
L’Associazione ha sede legale e amministrativa presso la sede del presidente o del segretario/tesoriere.
Con deliberazione da adottarsi a cura dell’Assemblea dei soci, l’associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull’intero territorio nazionale e all’estero.
L’eventuale variazione di sede legale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
Art. 4 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e si estinguerà:
a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
b) Per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salva l’applicazione di quanto contemplato dall’art.9 del Codice del Terzo settore a partire dall’operatività del Registro Unico del Terzo settore qualora il sodalizio vi risulti iscritto.
Art. 5 – Rappresentanza
La rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi o in giudizio spetta al Presidente o in sua vece al Vice Presidente o al Segretario/Tesoriere.
Art. 6 – Soci
SINQ è formata da Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci in Formazione e Soci Onorari.
Classificazione dei soci:
Socio Fondatore: sono coloro che danno vita all’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo;
Socio Ordinario: sono cultori di scienze biologiche, mediche, psicologiche, tecnico-scientifiche e sono riconosciuti da SINQ.
Socio Giovane: sono coloro interessati agli scopi dell’associazione ma la cui formazione è ancora in corso, comunque di età inferiore a 35 anni, riconosciuti da SINQ
Socio Onorario: personalità del mondo scientifico e accademico, vengono nominati dal consiglio direttivo, hanno diritto di voto e sono esentati dal versamento della quota associativa.
Sono soci tutti coloro che aderiscono volontariamente all’associazione, versando la relativa quota sociale, e che vengono accettati come tali dal Consiglio direttivo. L’iscrizione avviene a seguito della domanda del futuro socio, corredata da Curriculum Vitae. La domanda di adesione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo a Maggioranza.
La qualità di socio decade per dimissioni, per morosità (dopo tre anni di mancato versamento della quota annuale) o per comportamento giudicato dal Consiglio direttivo come non coerente con i principi della Società. Il socio decaduto per morosità può chiedere la reiscrizione, previo pagamento delle ultime annualità di quote arretrate.
Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto, con raccomandata R.R. al Consiglio direttivo ed hanno efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.
La radiazione è deliberata dal Consiglio direttivo a mezzo lettera raccomanda A.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell’associazione. Il ricorso verrà discusso dall’assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall’assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.
Tutti gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Ogni associato ha un voto.
Vige il principio del voto singolo.
Non sono ammesse deleghe.
Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
Le quote associative non sono trasmissibili.
Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso. La qualità di socio non è trasmissibile.
Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio.
L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Art. 7 – Doveri degli associati.
Tutti i soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
L’Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale retribuita anche ricorrendo ai propri associati.
Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda corredata da Curriculum Vitae al Consiglio direttivo, contenente i propri dati indentificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone di perseguire e l’impegno ad approvare e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All’atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo. E’ obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo.
L’inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio direttivo di escludere il socio. L’esercizio dei diritti del socio e l’accesso all’attività sociale è subordinato all’effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo ovvero dallo Statuto. Il recesso comunicato dopo la data dell’Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.
Art. 8 – Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- Comitato Scientifico
- Comitato Etico (definito da regolamento)
- il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo).
A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:
a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
b) principio del voto singolo;
c) sovranità dell’assemblea dei soci;
d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o
rendiconti.
Le cariche associative sono a titolo gratuito.
Art. 9– L’Assemblea dei Soci.
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Nelle assemblee dei soci deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
L’Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno due terzi dei soci.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci.
Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all’indirizzo mail indicati nel Libro dei Soci.
L’Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell’adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.
L’Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L’Assemblea ordinaria delibera:
- le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- l’elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- l’elezione dell’eventuale Organo di Revisione;
- l’approvazione del Bilancio di fine anno associativo;
- la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci hanno diritto di voto.
In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.
È ammessa la possibilità che l’Assemblea si tenga per audio-conferenza nonché per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e dagli altri partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario verbalizzante la seduta, ovvero il notaio, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento. L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell’Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.
Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Decisioni dell’Assemblea dei soci.
Art. 10 – Consiglio Direttivo.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. E’ formato da: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, sempre e comunque in numero dispari.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e i suoi membri possono essere rieletti.
I membri del consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno due terzi dei componenti.
Il Consiglio direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci; accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci; determina le quote associative, adotta provvedimenti disciplinari; compila il bilancio, il rendiconto contabile annuale; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento e l’operatività dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo essere stato portato a loro conoscenza, cura gli affari di ordine amministrativo regola la vita e le attività della Associazione, organizza, direttamente o delegando uno o più Soci o istituendo appositi organismi composti da Soci: corsi, seminari, convegni, congressi e segue l’attività editoriale; stabilisce, in rapporto alle possibilità finanziarie dell’Associazione, eventuali compensi e/o rimborsi spese per l’attività didattica e di rappresentanza svolta dai Soci in questo ambito; cura i rapporti con Associazioni ed Enti Italiani e Stranieri e professionisti/associazioni il cui campo di studio sia di interesse e di arricchimento reciproco; si occupa dei rapporti con gli Enti governativi e locali la cui attività possa riguardare o interessare, direttamente o indirettamente la Associazione; svolge opera di informazione e di sensibilizzazione sulle normative riferibili agli interessi dell’Associazione; stabilisce i tempi e le modalità di formazione.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti o tramite cooptazione. I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo che li ha cooptati.
Il Consiglio direttivo è convocato mediante comunicazione scritta da effettuarsi a cura del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all’assemblea nominare il nuovo Consiglio.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche se tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti (ossia la videoconferenza) la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale sul relativo libro.
Art. 11 – Il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci, a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.
Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.
I compiti del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.
Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto il Consiglio direttivo e sono rieleggibili.
Art. 12 – Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo definisce il Comitato Scientifico (CS) a inizio mandato. Il CS si configura come garante della qualità scientifica della Società.
Il CS dura in carica 2 anni e i suoi membri possono essere rieletti.
È composto da un Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, più esponenti del mondo accademico o clinico con maturate esperienze nel campo del Neurofeedback e/o della stimolazione neurale, dell’elettroencefalografia quantitativa e delle attività correlate.
Il Presidente ha il compito di riferire al Consiglio Direttivo sulle attività del CS, e deve partecipare almeno ad una riunione del direttivo.
Il CS si riunisce almeno una volta all'anno, o comunque come decide in base alle esigenze condivise.
Esso esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell’Associazione, sovrintende le attività svolte dall’associazione, valuta i lavori prodotti o presentati dagli associati, esprime un parere sull’indirizzo scientifico e sull’ attività svolta in genere dall’associazione. Ha inoltre il compito di definire modalità e argomenti per i convegni/congressi periodici della Società.
Art. 13 – Organo di Revisione
L’Organo di Revisione è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario e dura in carica 2 anni.
È composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L’Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo, laddove il consiglio lo ritenga utile.
Art. 14 - Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dalle quote associative annuali e contributi dei soci e da qualsiasi altro possibile provento in qualunque modo elargito. La quota annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo a dà diritto a quote scontate di partecipazione a convegni o altri eventi scientifici della Società. La riscossione delle quote è affidata al Tesoriere, o a gestione amministrativa esterna, se approvata dal Consiglio Direttivo.
Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art. 16 -Raccolta pubblica di fondi
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.
Art. 17 – Controversie
Tutte le eventuali controversie tra soci, ovvero tra soci e associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall’Assemblea dei soci (Comitato Etico). Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.
Art. 18 – Bilancio di esercizio e relazione di missione
L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione.
Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell’associazione.
Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l’approvazione, a disposizione di tutti i soci.
La convocazione dell’assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.
Art. 19 – Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da due terzi. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea come previsto dal presente Statuto.
Art. 20 – Scioglimento.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione.
In seconda convocazione, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salva l’applicazione di quanto contemplato dall’art.9 del Codice del Terzo settore a partire dall’operatività del Registro Unico del Terzo settore qualora il sodalizio vi risulti iscritto.
Art. 21 – Completezza dello Statuto.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Letto, approvato e sottoscritto.
Bologna,
I soci fondatori: